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Sistemi di vendita piramidali: perché sono vietati?

Abbiamo tutti quell’amico che, dopo anni o forse decenni di dimenticatoio, improvvisamente ci contatta allo scopo di venderci prodotti improbabili commercializzati da un’azienda che dice di avere scoperto grazie a un suo conoscente e, in uno slancio di altruismo, addirittura ci suggerisce di seguire i suoi passi per raggranellare qualche banconota extra. Possiamo fidarci?

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2. SISTEMA DI VENDITA PIRAMIDALE

3. ELEMENTI PRESUNTIVI DI ILLICEITÀ

4. FEE E AUTOSHIP

5. SANZIONI

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge 17 agosto 2005 n. 173 disciplina la vendita diretta a domicilio e delinea le caratteristiche essenziali dell’attività di ‘incaricato alla vendita diretta a domicilio’, ammettendo che possa essere svolta con o senza vincolo di subordinazione: in entrambi i casi gli incaricati devono essere in possesso dei “requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita” e agli stessi deve essere rilasciato un tesserino di riconoscimento che deve fornire specifiche informazioni (elencate all’art. 19 D.Lgs. 114/1998). Nel caso in cui manchi un vincolo di subordinazione e non sia prevista un’esclusiva la sottoscrizione di un contratto di agenzia resta facoltativa, anche se l’attività sia svolta in maniera abituale (art. 3 L. 173/2005), ma il contratto deve comunque essere stipulato in forma scritta ad probationem. Viene poi precisato che eventuali obblighi di acquisto nei confronti dell’incaricato debbano limitarsi a beni e materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività o a servizi strettamente inerenti o necessari allo svolgimento dell’incarico (art. 4 L. 173/2005).

L’ordinamento nazionale non esclude in assoluto la possibilità di optare per un sistema di vendita multilivello (c.d. multilevel marketing, o in sigla MLM): ci sono anzi molte realtà imprenditoriali che fanno affidamento su questo metodo di organizzazione aziendale. In ambito giurisprudenziale viene denominato ‘multilivello’ quel sistema di vendita svolto fuori dai locali commerciali in cui l’impresa attribuisce agli incaricati il duplice compito di vendere i prodotti o i servizi e di invitare i consumatori a partecipare alla rete commerciale, attraverso la sottoscrizione di un contratto di incarico: “Trattasi di una organizzazione gerarchica, ove ciascun incaricato potrà guadagnare una percentuale commisurata ai prodotti venduti da lui e da tutti gli incaricati che discendono direttamente ed indirettamente dalle proprie linee di vendita. I profitti rappresentati dai bonus sono quindi commisurati al posizionamento dell’incaricato nella rete” (Cons. Stato Sez. VI Sent. n. 321 del 13.01.2020).

2. SISTEMA DI VENDITA PIRAMIDALE

Non è invece lecito adottare sistemi di vendita piramidali, in quanto, pur formalmente riconducibili alla categoria del MLM, se ne contraddistinguono laddove “l’incentivo primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati”, come precisato dall’art. 5 L. 173/2005. Parallelamente, nell’ottica di tutelare la parte contrattuale più debole, anche il codice del consumo vieta la pratica commerciale promossa attraverso sistemi piramidali nei quali “il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”, qualificandola scorretta poiché ingannevole (ai sensi degli articoli 20 e 23 c. 1 lett. p D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206). Ma quali indizi ci consentono di comprendere se un’attività sia lecita o meno prima di parteciparvi?

3. ELEMENTI PRESUNTIVI DI ILLICEITÀ

L’art. 6 L. 173/2005 individua alcune condizioni contrattuali in presenza delle quali deve presumersi la sussistenza di una struttura piramidale, ossia:

  1. l’obbligo posto a carico del soggetto reclutato di acquistare grossi quantitativi di prodotti senza diritto di restituzione o senza diritto di rifusione del prezzo dei beni invenduti ma ancora vendibili in misura non inferiore al 90% del costo originario;

  2. l’obbligo del reclutato di versare, a fronte del mero reclutamento oppure quale condizione per la permanenza e quindi in assenza di una reale controprestazione, un importo rilevante in denaro o in titoli di credito o anche altri valori mobiliari o benefici finanziari;

  3. l’obbligo del reclutato di acquistare materiali, beni o servizi, inclusi i materiali didattici e i corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari allo svolgimento dell’attività commerciale e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

Affinché la presunzione di illiceità operi è sufficiente che ricorra una sola delle circostanze indicate: in ciascuna di queste ipotesi è infatti evidente che l’accordo non sia diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, come imposto dall’art. 1322 c.c. quale limite all’autonomia contrattuale.

4. FEE E AUTOSHIP

Con specifico riferimento alla ricorrente richiesta di pagare una consistente quota di ingresso o di permanenza (c.d. fee), che di fatto costituirà parte del guadagno dei soggetti che si trovano ai livelli più alti, la giurisprudenza ha opportunamente osservato che “Poiché il meccanismo della vendita piramidale comporta l’obbligo di pagamenti da parte dei soggetti che vogliano entrare nella rete dei venditori, il neo-affiliato, non appena avuto accesso alla struttura piramidale, avrà infatti come obiettivo primario la ricerca di altri venditori ai quali far pagare il diritto d’accesso alla catena (…) Il sistema è destinato a saturarsi una volta che risulti impossibile reclutare ulteriori aderenti, con il risultato che gli aderenti collocati nei livelli più bassi della struttura sopporteranno in via definitiva il costo dovuto dal pagamento della fee d’ingresso che non sono riusciti a ‘scaricare’ su un livello ancor più basso” (Cons. Stato Sent. n. 321/2020).

Un’altra anomalia identificata dalla giurisprudenza all’interno dei sistemi di vendita piramidali è la previsione di programmi di spedizione automatica periodica (c.d. autoship) che gli incaricati sono incentivati a sottoscrivere “in quanto tale quantitativo di prodotto mensile per autoconsumo viene conteggiato nel volume personale di vendita e rileva ai fini del mantenimento della qualifica di associato attivo, necessaria per percepire le remunerazioni previste” (TAR Lazio Roma Sez. I Sent. n. 8779 del 20.07.2017): anche in questo caso la fonte del guadagno dell’imprenditore è costituita dagli affiliati appartenenti alla downline e non da soggetti esterni al sistema.

5. SANZIONI

Ai sensi dell’art. 7 L. 173/2005 la realizzazione e la promozione di strutture di vendita piramidali, nonché l’induzione di uno o più soggetti ad aderirvi costituiscono condotte penalmente rilevanti, punibili alternativamente con l’arresto (da sei mesi a un anno) o con l’ammenda (da € 100.000 a € 600.000), e in ogni caso con la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. All’impresa quale persona giuridica viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 1.500 a € 5.000).

Peraltro, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha la facoltà di applicare all’impresa una sanzione pecuniaria di importo ben maggiore (da un minimo di € 5.000 a € 5.000.000, da determinarsi in base alla gravità e alla durata della violazione, ai sensi dell’art. 27 c. 9 D.Lgs. 206/2005) in virtù della riconducibilità della condotta a quella che il codice del consumo classifica come ‘pratica commerciale scorretta’.

Da ultimo va rilevato che l’art. 5 c. 1 D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146 prenda in specifica considerazione l’ipotesi in cui la vendita piramidale preveda o ipotizzi un contributo da parte del consumatore, ossia del soggetto che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” (ex art. 18 D.Lgs. 206/2005), escludendo l’applicabilità della sanzione penale che dovrebbe essergli inflitta in base all’art. 7 L. 173/2005 quand’anche promuova o realizzi le attività vietate: il nostro amico è salvo.