risarcimento danni scuola

Risarcibilità dell’infortunio scolastico

Tuo figlio ha preferito gettarsi dalla finestra piuttosto che seguire la lezione di storia per due ore ininterrotte? È scoppiata una rissa in palestra con spargimento di sangue? La scuola risponde per le lesioni riportate?

1. FONTE DELLA RESPONSABILITÀ

2. DOVERI DEL DOCENTE

3. RESPONSABILITÀ PER FATTO DEL TERZO

4. PROVA DEL DANNO

5. ACCERTAMENTO DELLA DINAMICA

1. FONTE DELLA RESPONSABILITÀ

L’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del minore nel tempo in cui fruisce della prestazione didattica. È quindi compito dell’amministrazione scolastica predisporre gli accorgimenti necessari in relazione alle circostanze del caso concreto per minimizzare i rischi e a tal fine devono essere presi in considerazione molteplici aspetti, tra cui l’età degli alunni, nonché i pericoli che possono dipendere dalla presenza di cose e persone (come ha osservato Cass. Civ. Sez. VI-3 Ord. n. 32377 del 08.11.2021).

2. DOVERI DEL DOCENTE

Quanto all’insegnante dipendente dell’istituto, si ritiene che “per contatto sociale” egli assuma nei confronti degli alunni “uno specifico obbligo di protezione e vigilanza” (Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 36723 del 25.11.2021). La sussistenza dell’obbligo di vigilare gli studenti, già individuabile nell’art. 350 del Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297 (ora improduttivo di effetti per incompatibilità con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), è stata ribadita dai contratti collettivi di categoria.

Può inoltre escludersi che il ruolo del docente si riduca a dispensare nozioni nella materia di sua competenza: la giurisprudenza ha reiteratamente ravvisato un duplice dovere di istruire e di educare precisando che “nella scuola, all’obbligo di insegnamento si accompagna quello di impartire gli opportuni principi educativi” (Cass. Civ. Sezioni Unite Sent. n. 9346 del 27.06.2002), ragione per cui all’insegnante spetta anche il compito, talvolta arduo, di impedire comportamenti violenti da parte degli studenti.

3. RESPONSABILITÀ PER FATTO DEL TERZO

Cambia qualcosa se le lesioni sono state provocate da un compagno di classe? In passato si soleva distinguere i casi in cui il danno fosse dipeso da una condotta autonoma del minore da quelli dove le lesioni fossero state cagionate da altro studente: nella prima ipotesi si riteneva applicabile l’art. 1218 cod. civ. (ossia la norma che regola in via generale la responsabilità del debitore inadempiente), mentre nella seconda si reputava operante l’art. 2048 comma 2 cod. civ., ai sensi del quale “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Questa ripartizione non era priva di risvolti pratici, dal momento che comportava l’applicazione di differenti termini prescrizionali.

Più di recente ha però trovato accoglimento la tesi secondo cui la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante resta di natura contrattuale anche laddove il danno sia procurato da terzi per cause ascrivibili a “difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici”, sempre in virtù dell’instaurazione del vincolo negoziale conseguente all’accoglimento della domanda di iscrizione e, quanto al docente, per il rapporto giuridico scaturito dal contatto sociale (in questo senso, Cass. Civ. Sez. III Sent. n. 10516 del 28.04.2017 e Cass. Civ. Sez. VI-3 Ord. n. 32377 del 08.11.2021).

4. PROVA DEL DANNO

Dalla natura negoziale dell’obbligazione gravante sull’istituto deriva che anche il regime probatorio applicabile ai casi di lesioni occorse in ambiente scolastico vada ricavato dall’art. 1218 cod. civ. Pertanto, ai fini risarcitori, è sufficiente provare che il danno si è verificato nel corso dell’esecuzione del contratto (ossia nel periodo di tempo in cui il minore era affidato alla scuola) e, di converso, per scagionarsi, la scuola deve dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né all’istituto, né all’insegnante.

5. ACCERTAMENTO DELLA DINAMICA

Sulla scia di questo orientamento giurisprudenziale la Corte di Cassazione si è spinta ad affermare che la responsabilità dell’istituto scolastico sussiste anche quando sia ignorata la dinamica dei fatti, ritenendo irrilevante che l’evento dannoso possa essere stato provocato dalla condotta di un altro alunno. È stato infatti osservato che “la ignoranza circa la dinamica del sinistro è cosa ben diversa dalla mancanza di prova del nesso di causa (…) non è dato capire in che termini il fatto che l’infortunio si fosse verificato durante una gara con la palla, la possibilità che l’infortunio fosse derivato dalla condotta di un altro alunno e la mancata dimostrazione della dinamica del sinistro possano assurgere a circostanze gravi, precise e concordanti che completandosi vicendevolmente avrebbero dovuto ritenere integrata la prova presuntiva della ricorrenza di una causa non imputabile alla scuola” (Cass. Civ. Sez. VI-3 Ord. n. 35281 del 18.11.2021).