estinzione anticipata

Rimborso del premio assicurativo per estinzione anticipata del finanziamento: diritti e doveri

Indice:

1. estinzione anticipata di mutuo e finanziamento

2. sorti del contratto assicurativo

3. assicurazione obbligatoria e non

4. risoluzione del contratto assicurativo per assenza di rischio

1. ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUO E FINANZIAMENTO

Non vi sono dubbi sul fatto che sia sempre possibile estinguere anticipatamente mutui e finanziamenti, a prescindere dal termine indicato nel contratto. Già dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 01 settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) era riconosciuta tale facoltà a chi otteneva un credito c.d. fondiario, ossia garantito da ipoteca di primo grado su immobili: tuttora l’art. 40 TUB prevede espressamente che i debitori possano estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito “corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione”, da computarsi con le modalità contrattualmente prestabilite.

Analogamente, per quanto concerne il credito ai consumatori, l’art. 125-sexies TUB (introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha abrogato il previgente art. 7 D.L. 7/2007 conv. in L. 40/2007 regolante la materia) contempla al primo comma un diritto del consumatore a rimborsare in anticipo l’importo dovuto al finanziatore, specificando che tale restituzione anticipata possa effettuarsi in qualsiasi momento e possa essere anche parziale: la disposizione prevede che in queste ipotesi l’istituto di credito riconosca una riduzione del costo totale del credito “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Nel contempo tuttavia, il finanziatore acquisisce il diritto a percepire “un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” (art. 125-sexies c. 2 TUB), a meno che sussistano le condizioni particolari di cui all’art. 125-sexies c. 3 TUB (tra le quali spicca la circostanza in cui l’importo rimborsato anticipatamente corrisponda all’intero debito residuo e non superi gli € 10.000).

2. SORTI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Ovviamente, una volta estinto il finanziamento anteriormente alla scadenza concordata, perde utilità il contratto assicurativo sottoscritto dal consumatore a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione su di lui gravante (c.d. Payment Protection Insurance o PPI): è dunque possibile ottenere il rimborso di una porzione del premio pagato qualora il rischio assicurato venga meno per esecuzione anticipata della prestazione assicurata?

La risposta può ricavarsi in primo luogo dal Testo Unico Bancario: tanto l’art. 120-quinquies TUB (riguardante il credito al consumo c.d. immobiliare, ossia garantito da ipoteca, come indicato dalla lett. C della medesima disposizione), quanto l’art. 121 TUB (riferito al credito al consumo in generale) specificano che il costo totale del credito comprenda “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Al comma secondo di entrambi gli articoli viene ulteriormente precisato che per determinare il costo totale del credito vadano considerati anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito compresi i premi assicurativi, ma solo se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi sia un requisito per ottenere il credito, o comunque per conseguirlo alle condizioni offerte.

3. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E NON

Quindi ci si chiede, in quali ipotesi il consumatore è obbligato a dotarsi di una polizza assicurativa a garanzia del credito concesso? Il D.P.R. 05 gennaio 1950 n. 180 distingue due casi: mentre l’art. 54 impone la stipulazione di una duplice assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego per i prestiti da rimborsarsi mediante la cessione del quinto dello stipendio, l’art. 1 prevede ragionevolmente la sottoscrizione della sola polizza sulla vita laddove ai fini della restituzione della somma anticipata venga ceduto il quinto della pensione.

Va però osservato che nella legislazione più recente regolante la materia non abbia assunto rilevanza la distinzione tra le ipotesi di assicurazione obbligatoria del credito e quelle di assicurazione facoltativa: infatti il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 ha espressamente previsto all’articolo 22 comma 15-quater che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento per i quali il debitore/assicurato abbia corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento le imprese siano tenute a restituire la porzione di premio pagata per il periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Pertanto, il diritto alla ripetizione del premio non goduto non deve ritenersi subordinato all’obbligatorietà della garanzia assicurativa.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO PER ASSENZA DI RISCHIO

Da ultimo preme evidenziare che il diritto alla retrocessione del credito avrebbe potuto comunque riconoscersi anche in assenza di una previsione normativa espressa, facendo semplicemente riferimento al generale principio di cui all’art. 1896 c.c. che sancisce lo scioglimento del contratto assicurativo per sopravvenuta cessazione del rischio a far data dalla comunicazione del verificarsi della condizione. La giurisprudenza di merito ha infatti efficacemente osservato al riguardo che “non può ritenersi confacente ad alcun canone di meritevolezza il far pagare costi assicurativi per un rischio, quello dell’insolvenza, che viene meno con l’estinzione del rapporto generatore dello stesso” (Tribunale di Nola Sent. del 19 settembre 2011 e, in senso sostanzialmente analogo, Tribunale di Perugia Sez. Dist. Assisi Sent. del 25 marzo 2014), giungendo alla conclusione che gli importi già corrisposti a titolo di premio non goduto rappresentino un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c.