Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008) ha attribuito rilevanti responsabilità in capo al committente, che ai sensi dell’art. 89 lett. B TUSL si identifica nel “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”: le prescrizioni rinvenibili nel Titolo IV del Testo Unico devono ritenersi applicabili a chiunque commissioni la realizzazione di “lavori edili o di ingegneria civile” (il richiamo è all’art. 89 lett. A TUSL) che richiedano la predisposizione di cantieri temporanei o mobili, anche laddove il soggetto sia privo di qualifica imprenditoriale.
In via generale, chi intende affidare la realizzazione di un’opera ad altri – a prescindere dal fatto che l’appaltatore o il prestatore d’opera sia un lavoratore autonomo o una società – deve attenersi alle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori enunciate all’art. 15 TUSL, che sono incentrate sulla valutazione, prevenzione e limitazione del rischio nel luogo in cui l’attività deve essere svolta.
Posto che sovente il committente non dispone di conoscenze necessarie e sufficienti a garantire la sicurezza e la salute di chi opera nel cantiere, il legislatore ha contemplato la figura del ‘responsabile dei lavori’, ossia del “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”, come recita l’art. 89 lett. C TUSL. Va tuttavia osservato che, con la nomina di un responsabile dei lavori il committente viene spogliato dalle responsabilità che discenderebbero dall’avere commissionato l’opera solo se il trasferimento dei poteri-doveri elencati all’art. 90 TUSL è integrale: l’art. 93 TUSL prevede infatti al comma 1 che “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”, specificando oltretutto al comma 2 che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92 comma 1, lettere A, B, C, D ed E”. Per comprendere il significato di questa precisazione è anzitutto opportuno chiarire il ruolo rivestito dai coordinatori: trattasi di figure che assumono rilevanza nel caso in cui nei cantieri sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contestuale (art. 90 c. 3, 4 TUSL). Il coordinatore per la progettazione (art. 89 lett. E TUSL) è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di redigere il piano di sicurezza e coordinamento durante la progettazione dell’opera, nonché di svolgere le altre attività elencate all’art. 91 TUSL, mentre il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 98 lett. F TUSL) è colui il quale, sempre su incarico del committente o del responsabile dei lavori, verifica l’applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento durante la realizzazione dell’opera, occupandosi delle altre mansioni affidategli dall’art. 92 TUSL.
Alla ripartizione di compiti prevista dagli articoli 91 e 92 TUSL si fa eccezione nell’ipotesi in cui il progetto riguardi (A) lavori privati non soggetti a permesso di costruire il cui prezzo sia (B) di importo inferiore a € 100.000, poiché in questo caso entrambi i ruoli sono attribuiti al coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90 c. 11 TUSL).
In considerazione di quanto appena precisato, laddove il committente abbia direttamente nominato i coordinatori (circostanza riscontrabile in genere in assenza di un responsabile dei lavori), sarà comunque tenuto a verificare che gli obblighi su di essi gravanti vengano adempiuti, per evitare di incorrere in responsabilità alcuna; se al contrario il committente abbia provveduto a incaricare un responsabile dei lavori, trasferendogli tutti i compiti connessi all’appalto (incluso quindi quello attinente alla nomina dei coordinatori), sarà questo a dovere accertarsi dell’avvenuto espletamento delle attività di coordinamento previste dalla legge. Il venir meno, in questo ultimo caso, di qualsiasi responsabilità inerente alla sicurezza e alla salute sul lavoro in capo al committente è implicitamente confermata dall’abrogazione, a opera dell’art. 62 c.1 D.Lgs. n. 106 del 03.08.2009, del secondo periodo dell’art. 93 c.1 TUSL, il quale espressamente escludeva che il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori esonerasse il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90 (del committente / responsabile dei lavori), 92 comma 1 lettera E (provvedimenti a seguito di segnalate inosservanze) e 99 TUSL (trasmissione della notifica preliminare).
Agli obblighi imposti al committente (o al responsabile dei lavori) si accompagna ovviamente una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 c. 2 c.p., nel caso in cui la loro inosservanza cagioni lesioni colpose o la morte di taluno, che non deve necessariamente consistere in un lavoratore. La corte di legittimità ha infatti riconosciuto la sussistenza di responsabilità in capo al committente anche per la morte di una bambina avvenuta a seguito del ribaltarsi di un cancello scorrevole che si trovava all’interno di un cantiere non recintato, osservando al riguardo che “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa (…) è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi” (Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 18459 del 05.05.2014)
L’art. 90 c. 9 TUSL indica inoltre espressamente gli adempimenti burocratici che, alternativamente, il committente o il responsabile dei lavori devono compiere per la regolare apertura di un cantiere nel caso in cui i lavori da svolgere non siano particolarmente consistenti (il limite è quello dei 200 uomini-giorno presunti) né particolarmente rischiosi, che si sostanziano nella richiesta e/o presentazione all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della DIA o del permesso di costruire, della seguente documentazione (riferita indifferentemente a imprese e lavoratori autonomi): (A) certificato di iscrizione alla CCIAA; (B) DURC; (C) autocertificazione dell’idoneità tecnico professionale in relazione alle attività affidate; (D) autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (solo per imprese); (E) copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 TUSL (quando prevista).
Allo scopo di ridurre al minimo i rischi nell’ambiente di lavoro, l’art. 26 TUSL prevede peraltro ulteriori obblighi in capo al committente che sia anche ‘datore di lavoro’: tra essi spiccano l’obbligo di fornire a imprese e lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essi devono operare, indicando al contempo le misure di prevenzione e di emergenza adottate e, al fine di coordinare appaltatori e subappaltatori, l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera (salva la possibilità per il datore, in caso di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di individuare un soggetto competente che si faccia carico delle funzioni di cooperazione e coordinamento). Parallelamente, l’art. 55 c. 5 lett. D TUSL sanziona penalmente l’omessa elaborazione del DUVRI prevedendo la pena dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00: la corte di legittimità ha di recente confermato che tale contravvenzione consista in un reato proprio del committente, avendo egli “la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”, con la conseguenza che di tale omissione non possa rispondere anche il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice (Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 30557 del 07.06.2016).
Ma fino a che punto si estendono gli obblighi delineati dal testo unico a carico del committente-datore di lavoro? Il problema si pone in considerazione del fatto che gli appaltatori siano soliti subappaltare ad altri – lavoratori autonomi o imprese – le opere commissionate, con la conseguenza che la cerchia dei destinatari delle informazioni sui rischi sia potenzialmente destinata ad allargarsi in modo significativo. Con la sentenza n. 5477 del 06.02.2018 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a carico del committente per le lesioni colpose subite da un lavoratore che aveva prestato attività lavorativa in subappalto, chiarendo che l’obbligo di informazione debba gravare su chi abbia commissionato l’opera nei soli confronti degli appaltatori e dei lavoratori autonomi dallo stesso incaricati, mentre “dovrà essere adempiuto dall’appaltatore sub-committente nei confronti dei propri sub-appaltatori o lavoratori autonomi incaricati“. In linea con questa interpretazione giurisprudenziale può osservarsi che, nel momento in cui l’appaltatore decida di fare svolgere ad altri l’incarico ottenuto, assuma in pratica nei loro confronti una posizione analoga a quella del committente. Oltretutto, con la stessa pronuncia la corte di legittimità si è soffermata sulla portata dell’obbligo di verificare l’adempimento degli obblighi gravanti sui coordinatori ai sensi dell’art. 93 TUSL, rilevando giustamente che tale incombente “non può tradursi nella integrale e piena responsabilità per il contenuto di tale documento, in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nelle posizioni e, dall’altro il committente non può ingerirsi, in considerazione sia della sua competenza sia del sistema normativo complessivo, nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore” e giungendo pertanto alla conclusione che la suddetta verifica comporti semplicemente “il controllo della elaborazione del documento e della sua non evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità” (Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 5477 del 06.02.2018).