prescrizione presuntiva 2956

Prescrizione presuntiva del credito professionale: quando interviene e come funziona

Sei architetto, ingegnere, medico, geometra o perito e riordinando lo studio hai trovato vecchie parcelle insolute? Sospetti che il diritto al pagamento delle tue prestazioni si sia nel frattempo estinto? Probabilmente questo post fa al caso tuo, perché l’individuazione del tempo necessario a prescrivere il credito di un professionista impone la valutazione di molteplici aspetti.

1. NORME RILEVANTI

2. PROFESSIONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

3. CREDITO DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

4. ESTENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA

1. NORME RILEVANTI

L’art. 2956 cod. civ. afferma in via generale che, tanto il diritto al compenso dei professionisti per l’opera prestata, quanto il diritto al rimborso delle correlative spese si prescrivono in tre anni; sappiamo anche che il termine di prescrizione comincia a decorrere “dal compimento della prestazione” (art. 2957 cod. civ.) e che il suo decorso non viene sospeso dall’espletamento continuativo di più incarichi (art. 2958 cod. civ.).

Va poi precisato che il termine prescrizionale in questione ha natura presuntiva e non estintiva (essendo le norme sopra citate collocate nel paragrafo 3 della IV sezione del Titolo V del Libro VI del codice, che è rubricato appunto ‘Delle prescrizioni presuntive’): ciò significa che laddove il debitore, chiamato in giudizio, ammetta di non avere effettivamente soddisfatto l’obbligazione pecuniaria non potrà eccepire la prescrizione del credito (ma questa situazione, contemplata dall’art. 2959 cod. civ., nella realtà si verifica assai di rado).

2. PROFESSIONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Cosa caratterizza la c.d. prestazione professionale? Il riferimento al ‘compenso’, ossia all’obbligazione pecuniaria che sorge a fronte dell’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale (ai sensi dell’art. 2233 cod. civ.) – anziché al più generico ‘corrispettivo’, proprio di un qualsiasi contratto d’opera, stando all’art. 2225 cod. civ. – nonché la distinta menzione del diritto al rimborso delle spese (delineato dall’art. 2234 cod. civ.) lasciano intuire che la professionalità rilevante ex art. 2956 cod. civ. debba ravvisarsi proprio nella natura intellettuale dell’opera prestata.

Ti chiederai poi se nella nozione di professionista il cui credito sia assoggettato a prescrizione presuntiva rientri anche chi fornisca prestazioni intellettuali diverse da quelle riservate agli iscritti in Ordini o Collegi, giusto? Il quesito se lo era posto anche la seconda sezione della Corte di Cassazione Civile con ordinanza interlocutoria n. 1184 del 22.01.2015, ma esprimendosi sulla specifica vertenza oggetto di ricorso (concernente un credito maturato molti anni prima della riforma introdotta dalla L. 4/2013), le Sezioni Unite hanno completamente trascurato la questione. Sembra dunque ancora valido il risalente insegnamento (di Cass. Civ. Sent. n. 3886 del 29.06.1985) secondo cui la prescrizione presuntiva triennale riguardi solamente il credito che possa agevolmente determinarsi in base ai criteri indicati all’art. 2233 c.c., quindi in sostanza applicando i parametri ministeriali, essendo state abrogate le tariffe dall’art. 9 D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012.

3. CREDITO DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

E se l’incarico è stato affidato alla società tra professionisti di cui fai parte, anziché direttamente a te, il termine prescrizionale triennale è comunque applicabile o deve farsi riferimento a quello ordinario? Valorizzando l’attuale possibilità di costituire società di persone, di capitali o anche cooperative che forniscano prestazioni d’opera intellettuale (ai sensi dell’art. 10 L. 183/2011), le Sezioni Unite hanno ritenuto indifferente la natura giuridica del soggetto che vanta il diritto di credito e attribuito valore determinante all’oggetto del contratto: “infatti, ciò che assume rilievo non è la tipologia in sé del creditore (come accade, invece, ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c.), ma la natura del rapporto dal quale sorge il credito” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. n. 13144 del 25.06.2015).

4. ESTENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA

La giurisprudenza ha univocamente individuato la ratio della prescrizione presuntiva nella particolare natura dei rapporti con i professionisti, che spesso si instaurano senza formalità e il cui pagamento suole avvenire in tempi brevi e senza il rilascio di una quietanza scritta: il legislatore del 1942 aveva infatti voluto venire incontro al debitore che difficilmente sarebbe riuscito a fornire una prova certa del proprio adempimento a distanza di anni dal pagamento. Conseguentemente, la corte di legittimità è costante nel ritenere che tale prescrizione di favore non possa operare quando il diritto al compenso risulti da un contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato per iscritto (Cass. Civ. Sez. II Ord. n. 10379 del 30.04.2018, Cass. Civ. Sez. VI-2, Ord. n. 13707 del 22.05.2019). Da ciò può dedursi anche che il compenso del consulente tecnico d’ufficio si prescriva nel termine ordinario decennale, posto che viene liquidato con decreto, e oltretutto richiede, successivamente al pagamento, l’emissione di fattura intestata all’ufficio giudiziario competente con indicazione del soggetto pagatore.