I tuoi nipoti hanno dei genitori sfaccendati che fanno costantemente affidamento sulla tua pensione per soddisfare le loro esigenze e pensi sia giunto il momento di cambiare registro, ma temi che possano aggredire il tuo patrimonio? Scopri se hanno davvero il diritto di avanzare pretese nei tuoi confronti!
1. ALIMENTI E MANTENIMENTO
In via generale, chi si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può rivolgersi ai parenti per ottenere gli alimenti, rispettando l’ordine gerarchico stabilito dall’art. 433 del codice civile: nel caso in cui il coniuge, i figli, i discendenti e i genitori non possano provvedere, il dovere di soddisfare questo diritto di credito grava sugli ascendenti. Tuttavia, agli ascendenti in ordine di prossimità (quindi, in primis, ai nonni) spetta un ruolo di maggior rilievo, laddove il mantenimento riguardi i nipoti minorenni, o comunque conviventi con i genitori e non ancora in grado di raggiungere l’indipendenza economica.
2. GLI OBBLIGATI PRINCIPALI
Dalla lettura degli articoli 148 e 316 bis cod. civ. si comprende che l’obbligo di mantenimento dei figli gravi primariamente e integralmente sui genitori, per cui, quando uno dei due non possa o non voglia adempiere, l’altro deve fare fronte alle esigenze della prole nella loro interezza, sfruttando tutte le proprie sostanze patrimoniali, nonché la propria capacità lavorativa. In questa ipotesi il genitore adempiente può ottenere giudizialmente un contributo periodico da parte dell’altro, che sarà determinato sulla base delle condizioni economiche globali dell’obbligato (Cass. Civ. Sez. VI-1 Ord. n. 10419 del 02.05.2018).
Quindi, in quali casi i nonni sono tenuti a partecipare al mantenimento dei nipoti?
3. L’APPORTO DEI NONNI
L‘art. 316 bis cod. civ. è chiaro nell’affermare che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli“. Il legislatore ha dunque voluto limitare il coinvolgimento dei nonni al caso in cui nessuno degli obbligati principali (madre e padre) abbia sufficiente disponibilità economica per mantenere la prole.
Da tale previsione deriva un duplice corollario:
1. qualora uno dei due genitori riesca a guadagnare a sufficienza per mantenere i figli, non potrà vantare alcun titolo di credito nei confronti degli ascendenti dell’inadempiente / insolvente;
2. anche quando le disponibilità del genitore siano insufficienti a mantenere i figli, per ottenere un contributo a carico dei nonni, il primo dovrà dimostrare:
(a) di non essere in grado di reperire il denaro occorrente aggredendo il patrimonio del coobbligato, ossia dell’altro genitore;
(b) di non potere incrementare ulteriormente il proprio reddito.
4. REVOCA DEL CONTRIBUTO
In ogni caso, il decreto emesso ex art. 316 bis cod. civ. con cui gli ascendenti vengono condannati a versare al genitore l’assegno ha efficacia rebus sic stantibus, al pari di tutti i provvedimenti in materia di mantenimento, sicché può essere modificato o revocato se sopravvengono circostanze di fatto che ne giustifichino la revisione, come l’incremento del reddito di uno dei genitori. Va a questo proposito ricordato che il tenore di vita cui ogni figlio ha diritto dipende soltanto dalle condizioni economiche dei genitori, risultando irrilevanti quelle dei nonni, anche quando questi ultimi dispongano di un patrimonio cospicuo.
5. NONNI PATERNI O MATERNI?
Va infine evidenziato un aspetto tutt’altro che trascurabile, ossia che la legge non effettua distinzione alcuna tra gli ascendenti del genitore inadempiente e quelli dell’adempiente. Conseguentemente, il dovere di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano mantenere i figli, quando sussistente, “investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori“ (Cass. Civ. Sez. VI-1 Ord. n. 14951 del 14.07.2020), ragione per cui è opportuno coinvolgere nel giudizio di accertamento dell’obbligo i nonni di ambedue i ceppi familiari, affinché il giudice possa adeguatamente valutare la capacità economica di ciascuno e provvedere di conseguenza.