1. DEFINIZIONE
1. DEFINIZIONE
Moltissime compagnie aeree prevedono tra le proprie clausole contrattuali la c.d. no-show rule, ossia la regola secondo la quale, al passeggero in possesso di biglietto comprensivo di andata e ritorno, o multitratta, che non si presenti al volo di andata o a quello precedente, sia impedito di avvalersi della prestazione ancora eseguibile e quindi di fruire dell’ulteriore tragitto indicato nel medesimo titolo di viaggio, salvo l’acquisto di un nuovo biglietto.
Trattandosi di condizione contrattuale predisposta unilateralmente e palesemente vessatoria, sia in base a quanto previsto in via generale dall’art. 1341 c. 2 cod. civ., sia ai sensi dell’art. 33 cod. cons. (posto che, a fronte di un guadagno sicuro per il vettore, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno di chi abbia acquistato il biglietto) sorge spontaneo chiedersi come mai sia così diffusa.
2. AMBITO INTERNAZIONALE
Va preliminarmente chiarito che a livello comunitario la no-show policy sia considerata legittima: come è facile intuire, nell’ambito del trasporto aereo la necessità di garantire la competitività delle compagnie europee con quelle aventi sede in Stati extra UE (alcuni dei quali addirittura ne impongono l’applicazione a livello legislativo) ha prevalso sugli interessi dei viaggiatori.
Non sembra infatti potersi affermare che l’obbligo di utilizzare tutti i segmenti di volo sia unicamente finalizzato a scoraggiare la (non così diffusa) pratica del cross-ticketing, se si considera che l’ipotetico intento speculativo potrebbe essere evitato addebitando l’eventuale differenza di prezzo della tratta singolarmente considerata, laddove il viaggiatore non riesca a dimostrare la sua buona fede.
A ogni modo, l’iniquità della clausola non è passata inosservata in quei Paesi membri dell’Unione Europea dove viene attribuita particolare importanza alla tutela del consumatore: Austria, Germania, Spagna e Italia hanno cercato di contemperare i contrapposti interessi delle parti elaborando soluzioni diversificate, in linea con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti.
3. TUTELA NAZIONALE
L’orientamento giurisprudenziale interno consente di affermare che in Italia sia ammesso l’inserimento della no show rule nel contratto di trasporto aereo, ma a due condizioni:
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al trasportato deve essere garantita la possibilità di utilizzare la parte di prestazione ancora eseguibile, purché informi tempestivamente la compagnia aerea di volerne approfittare;
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il contraente deve essere messo in grado di conoscere l‘esistenza di questa limitazione al momento dell’acquisto del biglietto senza che gli sia imposta la lettura delle intere condizioni generali.
Infatti, nel confermare la sentenza n. 8253/2015 del TAR Lazio, il Consiglio di Stato ha reputato legittime le sanzioni inflitte dall’AGCM ai vettori di linea che non avevano adottato “adeguate modalità di informazione ai consumatori, al momento dell’acquisto, sul previsto annullamento del biglietto di ritorno / sequenziale in caso di mancata fruizione della tratta di andata / precedente” e che neppure avevano predisposto “una apposita procedura che consentisse al consumatore di poter comunque fruire, entro determinati limiti, del biglietto acquistato anche per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta)” (Cons. Stato Sez. VI, Sent. n. 4048 del 30.09.2016). È stato del resto ritenuto insufficiente il mero inserimento della clausola nelle condizioni generali di contratto, sul presupposto che “ben diversa risulta la normale attenzione prestata dal consumatore medio ad informazioni essenziali per l’acquisto del volo, quali quelle sulla tariffa proposta, rispetto ad altre informazioni sul volo e sull’uso del biglietto con una determinata tariffa che pure sono contenute nella pagina web”.
4. ULTIMI SVILUPPI
Recentemente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha assunto ulteriori iniziative, affermando la necessità che nel booking flow dei siti web destinati alla vendita di biglietti sia inserito un “alert specifico per i consumatori circa esistenza e modalità applicative della no show rule policy” in modo da assicurarne la conoscenza, ed esigendo che sia implementata “una procedura chiara intesa a garantire al passeggero no show in andata – che avesse informato il professionista dell’intento di utilizzare il volo successivo del proprio biglietto – di fruire del servizio comunque già interamente pagato senza incorrere in un obbligato adeguamento tariffario” (Provvedimento AGCM n. 27987 del 05 novembre 2019).
Le procedure sanzionatorie avviate non sono state prive di riscontri positivi: spicca il caso di Aeroflot Russian Airlines che ha predisposto delle condizioni contrattuali di favore valide esclusivamente per i biglietti venduti (anche online) in Italia, peraltro derogando alle norme federali russe sull’aviazione, che invece obbligherebbero le società di trasporto aereo all’adozione della no-show policy. Anche Alitalia ha optato per questa soluzione intermedia, sicché la no-show rule prevista nelle condizioni generali continua a essere valida per i contratti stipulati oltre frontiera.