È risaputo che a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 83/2015 conv. in L. 132/2015 la durata dell’efficacia del pignoramento sia stata dimezzata: l’art. 497 c.p.c. nella sua attuale formulazione prevede che il pignoramento perda efficacia quando dal suo compimento siano trascorsi quarantacinque giorni “senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita”. La norma assume rilievo pratico tanto in considerazione del tempo che in genere occorre per ottenere la restituzione del titolo esecutivo precettato con il verbale redatto dall’Ufficiale Giudiziario, quanto del tempo necessario alla Cancelleria per confermare il corretto deposito dell’iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, una volta che essa sia stata effettuata telematicamente. Appare opportuno analizzare distintamente ciascuna ipotesi prospettabile.
Per quanto attiene al pignoramento immobiliare, successivamente all’iscrizione a ruolo (da effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla consegna di titolo, precetto e atto di pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario, come specificamente previsto dall’art. 557 c.p.c. u.c.) dovrà attendersi la comunicazione a mezzo PEC da parte della Cancelleria dell’avvenuta iscrizione a ruolo, in modo da potere disporre del numero R.G. da utilizzarsi poi per depositare tempestivamente l’istanza di vendita: in questo modo saranno evitate eccezioni circa la sopravvenuta inefficacia dell’atto di pignoramento (trattasi peraltro di inefficacia rilevabile anche d’ufficio dal Giudice dell’Esecuzione).
Procedimento analogo va seguito in caso di pignoramento mobiliare: in questa ipotesi, ritirati presso l’UNEP il titolo, il precetto e il verbale ed eseguita telematicamente l’iscrizione a ruolo nel rispetto del termine di giorni quindici dalla consegna (ai sensi dell’art. 518 c.p.c.), potrà depositarsi l’istanza di vendita servendosi del numero di ruolo comunicato dalla Cancelleria. A tal proposito si rileva che in alcuni Tribunali, allo scopo di evitare che i ritardi da parte della Cancelleria incidano sull’efficacia degli atti esecutivi già compiuti (sia mobiliari che immobiliari), viene suggerito a scopo precauzionale di allegare all’iscrizione a ruolo, oltre a titolo, precetto e verbale, anche un’istanza di vendita (come allegato semplice), che poi andrà comunque nuovamente depositata nelle forme normalmente previste (quindi come atto principale) ad accettata iscrizione del procedimento (disponendo, questa volta, del numero di ruolo).
Si analizza per ultimo il problema relativo all’applicabilità del limite di cui all’art. 497 c.p.c. nel caso di pignoramento presso terzi, dal momento che l’istanza di assegnazione non può che seguire la dichiarazione da parte del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
Va osservato a questo proposito che, seppure il termine riconosciuto dall’art. 543 c. 4. c.p.c. per l’iscrizione a ruolo sia di trenta giorni dalla consegna dell’atto notificato (anziché quindici come negli altri casi già analizzati), il debitor debitoris disponga di ben dieci giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento per comunicare al creditore procedente di quali somme o cose sia debitore (come indicato nell’art. 543 c. 2 n. 4 c.p.c.): ciò potrebbe astrattamente interferire con la possibilità di effettuare per tempo l’istanza di vendita.
In realtà a parere di chi scrive non può reputarsi applicabile la disposizione di cui all’art. 497 c.p.c. al pignoramento eseguito presso soggetti terzi, anzitutto perché – come da alcuna dottrina già osservato – il codice di procedura civile non prescrive ulteriori attività da parte del creditore procedente fino all’udienza di comparizione, ma soprattutto perché il codice stesso contempla l’eventualità che il terzo non renda la dichiarazione prevedendo in tal caso la fissazione di un’ulteriore udienza per la dichiarazione orale da parte del debitor debitoris circa le somme e le cose dovute. È evidente che questa disposizione sia incompatibile con l’esistenza di un limite temporale predeterminato per chiedere l’assegnazione di somme di cui non si possa a priori conoscere l’effettiva esistenza e/o consistenza, e che il contrasto teorico si risolva in concreto con l’inapplicabilità della norma generale in favore di quella speciale (appunto per il principio di specialità).