Hai messo le tende in lavatrice e temi che il tizio del condominio adiacente possa filmarti dal suo balcone mentre pratichi yoga in salotto? La legge glielo consente?
1. DEFINIZIONE DI INTERFERENZA ILLECITA
2. QUANDO LA CONDOTTA È ANTIGIURIDICA
3. SERVE IL CONSENSO DEL SOGGETTO RIPRESO?
4. INTERFERENZE DEL PUBBLICO UFFICIALE
5. LONTANO DA SGUARDI INDISCRETI
1. DEFINIZIONE DI INTERFERENZA ILLECITA
Nel lontano 1974 il legislatore decise di introdurre, insieme ad altri reati a tutela della riservatezza, il delitto di interferenze illecite nella vita privata, il quale punisce chi si procura indebitamente immagini o notizie attinenti alla sfera privata mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, nonché chi le rivela o le diffonde attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Presupposto per il perfezionamento del reato è che le vicende personali oggetto di acquisizione si siano svolte in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle loro appartenenze.
Spetta in genere alla vittima decidere se dare impulso al procedimento penale con una querela, tuttavia deve procedersi d’ufficio quando il fatto viene commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio mediante l’abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all’incarico, o altrimenti da un investigatore privato (anche abusivo).
2. QUANDO LA CONDOTTA È ANTIGIURIDICA
Per individuare l’ambito di operatività della norma incriminatrice è fondamentale capire quando lo scatto o il filmato debbano considerarsi indebitamente procurati. Può anzitutto escludersi che assuma rilevanza penale l’acquisizione di immagini attinenti alla vita privata se l’autore della condotta partecipa all’atto privato insieme agli altri soggetti presenti. Di converso, costituisce reato la captazione di immagini da parte del proprietario dell’abitazione quando egli sia estraneo – e quindi in alcun modo coinvolto – nelle situazioni di intimità concernenti terze persone svolgentesi in un luogo cui non ha accesso, seppure temporaneamente (come spiega Cass. Pen. Sez. V Sent. n. 36109 del 27.07.2018).
3. SERVE IL CONSENSO DEL SOGGETTO RIPRESO?
La più recente giurisprudenza sostiene che la mancanza di assenso all’acquisizione di immagini sia irrilevante ai fini della configurazione del reato, se la presenza del soggetto agente nel luogo privato è legittima: “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l’interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso” (Cass. Pen. Sez. V Sent. n. 46158 del 13.11.2019).
4. INTERFERENZE DEL PUBBLICO UFFICIALE
Il consenso appare, al contrario, scriminante quando le immagini sono catturate da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, laddove la loro acquisizione esuli dall’assolvimento delle funzioni attribuite: pur potendo essere del tutto legittima la presenza di questi soggetti nel luogo privato, è proprio la mancanza di assenso a determinare l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri menzionati dalla norma penale. Facciamo un esempio non troppo ovvio: riprendere i pazienti all’interno di uno studio medico costituirebbe interferenza illecita da parte del professionista, visto che la corte di legittimità equipara l’ambulatorio alla privata dimora (da ultimo, Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 36739 del 21.12.2020), ma la stessa condotta non è rimproverabile se l’attività viene compiuta per garantire la migliore riuscita dell’operazione (quindi per lo svolgimento dell’incarico ricoperto) o se si ottiene ugualmente il consenso dell’interessato (supponiamo che il medico ci chieda di potere filmare l’intervento chirurgico per scopi divulgativi, scientifici o didattici, ma con riprese che ci rendono riconoscibili).
5. LONTANO DA SGUARDI INDISCRETI
Se abbiamo a che fare con vicini di casa curiosi dobbiamo però ricordarci che la tutela della riservatezza nel domicilio è limitata a ciò che si compie in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a estranei: “integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p., comma 1, la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall’esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti” (Cass. Pen. Sez. VI Sent. n. 9932 del 12.03.2020).
6. ALTRI REATI RILEVANTI
Meglio quindi sfruttare tende e paraventi, specie considerato che il diverso reato di molestia presuppone che la condotta sia tenuta in un luogo pubblico o aperto al pubblico (inclusi però gli spazi condominiali comuni) oppure col mezzo del telefono (da intendersi tuttavia come strumento di comunicazione e non di registrazione). Va comunque precisato che se il dirimpettaio è particolarmente irrispettoso e ostinato, ricorrendone i presupposti potrà essere accusato di atti persecutori, poiché ai fini della configurazione di tale delitto “le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.” (Cass. Pen. Sez. V Sent. n. 33153 del 25.11.2020).