Se rispetto a un singolo bene proprietario e possessore possono essere due soggetti distinti, pone in essere una condotta penalmente rilevante chi si reimpossessa di una cosa mobile che si trova nella disponibilità altrui senza il consenso di questi e in assenza di un provvedimento giudiziale che lo autorizzi? Dipende: la casistica è variegata ed è opportuno contestualizzare.
1. Perdita del possesso per provvedimento delle Autorità
2. Perdita del possesso come conseguenza di un reato
1. Perdita del possesso per provvedimento delle Autorità
Anzitutto, assume evidenti connotati di illiceità la sottrazione di un bene proprio che sia sottoposto a sequestro, ma già a questo proposito s’impone una distinzione:
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se il provvedimento cautelare è stato “disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa” viene integrato il delitto di cui all’art. 334 c.p. (collocato nel Titolo II del Libro II del Codice penale, e classificato dunque come ‘delitto contro la pubblica amministrazione’);
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se la sottrazione riguarda invece una cosa “sottoposta a pignoramento, ovvero a sequestro giudiziario o conservativo” l’autore del fatto risponde del reato previsto dall’art. 388 c.p. (che invece si trova nel Titolo III del Libro II del Codice, ed è quindi ‘delitto contro l’amministrazione della giustizia’).
Diversamente, chi si riappropria di un bene mobile precedentemente sequestratogli e per il quale nel frattempo sia intervenuta la confisca, non risponde ai sensi dell’art. 334 c.p., ma di furto in senso stretto: dovendo decidere della qualificazione giuridica da attribuire alla sottrazione di materiale confiscato, la Corte di Cassazione ha precisato appunto che l’art. 334 c.p. avrebbe trovato applicazione “soltanto ove la sentenza con la quale era stata disposta la confisca non fosse ancora passata in giudicato al momento in cui venne posta in essere la condotta incriminata. In questo caso, infatti, la statuizione ablatoria, non essendo ancora operativa, non avrebbe prodotto l’effetto acquisitivo della proprietà dei beni in capo allo Stato” (Cass. Pen. Sez. IV Sent. n. 22008 del 18.05.2018).
2. Perdita del possesso come conseguenza di un reato
Posso dunque riprendermi ciò che mi è stato rubato? Il dubbio è legittimo, dal momento che un pluriennale orientamento giurisprudenziale (risalente a Cass. Pen. Sez. II Sent. n. 181 del 08.02.1965) sostiene che configuri reato anche la sottrazione del bene al ladro che ne abbia illecitamente acquisito il possesso, sul presupposto che la ratio del delitto di furto delineato dall’art. 624 c.p. sia quella di proteggere la detenzione delle cose come mera relazione di fatto.
Fortunatamente, di recente sono intervenute sul punto le Sezioni Unite che, pur confermando la possibilità di individuare nel ladro la vittima di un furto, si sono espresse con un obiter dictum sull’eventualità che autore di questo reato possa essere il proprietario del bene trafugato: facendo leva sul dato letterale della norma, la quale punisce “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui” è stato rilevato che “certamente l’evocazione dell’altruità del bene vale ad escludere la rilevanza penale della sottrazione della res propria” (Cass. Pen. Sezioni Unite Sent. n. 40354 del 30.09.2013), confermando quindi la liceità di una condotta riappropriativa volta a ripristinare lo status quo ante. Sembra tutto troppo facile, vero?
3. Delitti accidentali
Il problema è che raramente si concretizza la possibilità di rientrare nel possesso delle proprie cose senza incorrere nella violazione di altri precetti penali, vista la facilità con cui si oltrepassa il confine tra lecito e illecito. Emblematici sono i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
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con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) ravvisabile quando, per esempio, al fine di recuperare il bene, si danneggi il baule del veicolo all’interno del quale sia stato nascosto dal ladro;
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con violenza alle persone (art. 393 c.p.) configurabile quando la richiesta di restituzione dell’oggetto sottratto sia accompagnata anche solamente da una minaccia.
Laddove peraltro ci si introducesse in un ‘luogo di privata dimora’ per riacquistare il possesso della refurtiva si consumerebbe il reato di violazione di domicilio punito dall’art. 614 c.p.
4. Concorso tra reati
La corte di legittimità ha oltretutto ritenuto che le varie fattispecie astrattamente rilevanti possano tra loro concorrere: “in ordine al reato di violazione di domicilio (…) in base alla costante giurisprudenza, non sussiste autonomamente ed anzi rimane assorbito da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l’esercizio del preteso diritto si concreti nel semplice ingresso e nella sola permanenza ‘invito domino’ nell’altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell’art. 614 c.p., mentre se l’agente faccia ricorso a comportamenti violenti per le cose o le persone, per realizzare l’ingresso contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, eventualmente anche al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose“ (Cass. Pen. Sez. V Sent. n. 8383 del 21.02.2014).
A ben vedere, il riconoscimento di un concorso tra i delitti di ragion fattasi e quello di violazione di domicilio non risulterebbe sfavorevole al reo, dovendosi implicitamente dedurre che la condotta violenta vada considerata elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 392 c.p. e/o di quella di cui all’art. 393 c.p., posto che non esiste un reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza violenza (come ha ampiamente argomentato Cass. Pen. Sent. n. 51433 del 19.12.2013). Conseguentemente, non troverebbe applicazione la circostanza aggravante prevista dall’art. 614 c. 4 c.p., la quale rende il reato di violazione di domicilio procedibile d’ufficio quando il fatto sia commesso “con violenza sulle cose o alle persone“, sanzionandolo inoltre con la maggior pena della reclusione da uno a cinque anni: in caso contrario non verrebbe rispettato il principio di ne bis in idem c.d. sostanziale che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, è volto a escludere “l’addebito plurimo di un medesimo fatto tutte le volte che l’applicazione di una sola delle norme in cui è sussumibile il fatto ne esaurisca l’intero contenuto di disvalore sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo“, (Cass. Pen. S.U. Sent. n. 22902 del 07.06.2001).