divorzio gay

Divorzio gay: iter e peculiarità

La tua metà ti ha deluso e vuoi voltare pagina? La vita di coppia si è rivelata un flop e intendi sciogliere l’unione civile? Nulla di più facile: non sei mica sposato!

1. PRE-DIVORZIO

Cominciamo col dire che, per quanto concerne le attività prodromiche allo scioglimento dell’unione civile, l’art. 1 c. 24 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 richiede una semplice “manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione” avanti all’ufficiale dello stato civile, affinché sia poi possibile depositare la domanda di ‘divorzio’. Questo atto può essere compiuto congiuntamente o anche da una sola delle parti civilmente unite.

Se preferisci assumere l’iniziativa autonomamente devi tuttavia ricordarti di svolgere un ulteriore adempimento pre-procedimentale, anteriore a quello sopra descritto, che consiste nella comunicazione all’altra parte della tua volontà di sciogliere il vincolo giuridico “mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea”, ai sensi dell’art. 63 c. 1 lett. g-quinquies del D.P.R. n. 396/2000 (a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. n. 5/2017). Effettuata la comunicazione, puoi recarti in Comune (che deve essere quello dove l’unione è stata costituita, come chiarito dal D.M. Int. del 27.02.2017) portandone con te una copia munita di avviso di ricevimento e l’ufficiale dello stato civile iscriverà la tua dichiarazione di volontà unilaterale.

2. ADDEBITO

La procedura sopra illustrata tiene luogo della separazione, che la L. n. 76/2016 non prevede infatti per coloro che sono uniti civilmente. In conseguenza di ciò non ti è dunque possibile domandare il c.d. addebito, che di converso il Giudice può attribuire nel corso della separazione giudiziale al coniuge che ritiene colpevole di avere innescato la crisi nella coppia. Secondo alcuni questa scelta legislativa rappresenterebbe una conseguenza logica dell’esclusione dell’obbligo di fedeltà dal novero dei doveri che sorgono tra le parti a seguito dell’unione civile (l’art. 1 c. 11 L. n. 76/2016 menziona infatti solamente l’obbligo all’assistenza morale e materiale e l’obbligo di coabitazione), ma deve tuttavia rilevarsi che, stando alla lettera dell’art. 151 cod. civ., l’addebito trova giustificazione nella violazione di uno qualsiasi dei doveri che discendono dal matrimonio, tra i vari elencati all’art. 143 cod. civ., sicché potrebbe gravare anche sul coniuge che sia sempre stato fedele, ma che, ad esempio, non abbia assistito materialmente l’altro.

3. PROVVEDIMENTI TEMPORANEI

Poiché la fase che precede il divorzio della coppia omosessuale ha natura amministrativa e non giudiziale, non possono neppure essere assunti provvedimenti temporanei quale l’autorizzazione a vivere separati, con conseguente protrazione dell’obbligo di coabitazione: sembra però trattarsi di una mera formalità, non potendosi addebitare alcunché in caso di allontanamento dalla casa familiare, per i motivi già illustrati.

Analogamente, non può essere disposto medio tempore un assegno di mantenimento (come invece l’art. 156 cod. civ. prevede in caso di separazione), ma un tuo rifiuto di provvedere alle necessità della parte priva di redditi adeguati risulterebbe comunque illegittimo, anzi, penalmente rilevante, in virtù del combinato disposto degli articoli 570 e 574 ter cod. pen., posto che l’obbligo all’assistenza materiale persiste fino allo scioglimento dell’unione.

4. DIVORZIO GIUDIZIALE E NON

Devi dunque attendere l’udienza presidenziale fissata a seguito della domanda di scioglimento dell’unione per chiedere al Presidente del Tribunale di assumere “i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni”: il ricorso va proposto nei modi previsti dall’art. 4 L. n. 898/1970 – norma applicabile in virtù dell’espresso richiamo fatto dall’art. 1 c. 25 L. n. 76/2016 – dopo avere atteso tre mesi dalla data della manifestazione di volontà avanti all’ufficiale dello stato civile. Se non disponi di mezzi adeguati hai a questo punto il diritto di chiedere che ti sia riconosciuto un assegno periodico da porsi a carico dell’altra parte: l’ammontare verrà determinato considerando i medesimi indicatori previsti dall’ordinamento per quantificare l’assegno divorzile.

In assenza di conflittualità puoi altresì sciogliere l’unione civile mediante una convenzione di negoziazione assistita da avvocati o anche concludendo un accordo innanzi al sindaco del Comune di residenza o di iscrizione dell’atto di unione.

5. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE

Sulle sorti del regime patrimoniale scelto, è infine opportuno osservare che nel caso in cui le parti avessero accettato quello ordinario della comunione dei beni, esso perdurerà sino al giorno dell’annotazione della sentenza di scioglimento dell’unione civile passata in giudicato, in linea con quanto previsto in via generale dall’art. 10 L. n. 898/1970 (richiamato infatti dall’art. 1 c. 25 L. n. 76/2016), non potendo applicarsi per analogia l’art. 191 c. 2 cod. civ. che collega tale effetto estintivo all’ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati: meglio quindi evitare acquisti sconsiderati prima di riconquistare lo stato libero.