contributo mantenimento figlio

Fino all’ultimo bonifico: quando l’obbligo di mantenere i figli viene meno

1. FINALITÀ DELL’ASSEGNO

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

3. CAUSE ESTINTIVE DELL’OBBLIGAZIONE

4. RIDUZIONE DELL’ASSEGNO

5. ASSEGNO E DISABILITÀ

1. FINALITÀ DELL’ASSEGNO

Ciascun genitore è tenuto per legge a mantenere i propri figli: quando, allo sciogliersi della coppia per cessazione della convivenza di fatto o per intervenuta separazione personale dei coniugi, la prole resti affidata, o collocata in via prevalente, presso l’altro, tale obbligo viene generalmente soddisfatto mediante la corresponsione di un assegno periodico.

Ai sensi dell’art. 337 ter c.c., l’importo da riconoscersi deve essere commisurato alle esigenze attuali del figlio e al tenore di vita goduto durante la convivenza con ambedue i genitori, nonché ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi. L‘ammontare dell’assegno viene altresì determinato facendo riferimento alla disponibilità economica, alla capacità di lavoro e al valore delle mansioni domestiche e di cura svolte dal singolo genitore (come confermato dagli articoli 148 e 316 bis c.c.), ma le parti possono liberamente derogare al principio di proporzionalità mediante accordo scritto (ex art. 337 ter c. 4 c.c.).

La somma deve essere necessariamente versata in favore del genitore affidatario / collocatario laddove il contributo sia destinato al mantenimento di minori, mentre i figli che abbiano raggiunto la maggiore età possono proporre ricorso ex art. 337 septies c.c. per ricevere direttamente l‘importo periodico loro spettante: al giudice è però riconosciuta una certa discrezionalità, potendo disporre diversamente “valutate le circostanze“.

Ma quando cessa l’obbligo di mantenere i figli, e a quali condizioni l’ammontare dell’assegno può essere ridotto?

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La possibilità di ottenere una modificazione delle condizioni di mantenimento dei figli è riconosciuta in via generale dall’art. 337 quinquies c.c., sia avuto riguardo alla misura del contributo, sia per quanto attiene alle modalità con cui debba essere corrisposto. La norma precisa che la loro revisione sia ammessa “in ogni tempo, poiché i provvedimenti da cui scaturiscono le obbligazioni a carico dei genitori sono naturalmente suscettibili di evoluzioni imponderabili, essendo legati alle vicende personali dei soggetti interessati.

Entrando nello specifico, si applica l‘art. 710 c.p.c. nell’ipotesi in cui la condanna al pagamento dell’assegno sia stata disposta in occasione della separazione dei coniugi: la norma ammette la modificabilità di quanto in precedenza stabilito, consentendo peraltro l‘assunzione di provvedimenti provvisori nel caso in cui il procedimento non possa essere immediatamente definito. Invece, se il diritto di percepire il contributo sia stato riconosciuto (o confermato) nel corso del giudizio per lo scioglimento del matrimonio, assume rilievo l’art. 9 L. 1 dicembre 1970 n. 898, il quale prevede la possibilità di rideterminare l’assegno “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Tuttavia, per ragioni di ordine sistematico al fine di evitare disparità di trattamento tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori del matrimonio – questi motivi devono coincidere con quelli che consentirebbero una revisione ex art. 337 quinquies c.c.: in caso contrario la previsione speciale si porrebbe in contrasto con la norma che riassume lo spirito della riforma introdotta dalla L. 10 dicembre 2012 n. 219, ossia l’art. 315 c.c., ai sensi del quale “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

3. CAUSE ESTINTIVE DELL’OBBLIGAZIONE

Il diritto all’assegno viene meno dal momento in cui il figlio maggiorenne abbia raggiunto l’indipendenza economica, o quando si dimostri che egli sia stato posto nelle concrete condizioni per conseguire la propria autonomia e ciononostante non ne abbia tratto profitto, per sua colpa o per sua scelta (in questo senso, da ultimo Cass. Civ. Sez. VI-2, Ord. n. 22594 del 25.09.2018).

Può verificarsi anche un’inversione dei ruoli tra il soggetto obbligato a effettuare il versamento e il destinatario: è ovvio che, nel caso in cui il genitore inizialmente tenuto al pagamento dell’assegno subentri all’altro nel ruolo di affidatario / collocatario-prevalente della prole, l’obbligo di versare il contributo periodico si trasferisca in capo al secondo. In questa ipotesi, tuttavia, la consistenza dell’assegno potrebbe subire modificazioni, in applicazione dei criteri individuati dagli articoli 316 bis e 337 ter c. 4 c.c. per determinarne l’ammontare, non potendosi prescindere dalla disponibilità economica del nuovo obbligato.

4. RIDUZIONE DELL’ASSEGNO

La riduzione dell’importo periodicamente versato si giustifica col sopraggiungere di circostanze idonee ad alterare l’equilibrio reddituale delle parti interessate, quali potrebbero essere lo svolgimento da parte del figlio maggiorenne di attività poco proficue e comunque inidonee a garantire la sua autosufficienza finanziaria (ad es., perché assunto con contratto di lavoro part-time o intermittente), oppure la stabile contrazione del reddito del genitore obbligato. La giurisprudenza è invece restia ad attribuire rilevanza al semplice incremento delle disponibilità economiche del genitore convivente, in quanto “le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore” (Cass. Civ. Sez. VI Ord n. 3926 del 19.02.2018).

In un caso o nell’altro, affinché la mutata situazione economica dispieghi effetti vincolanti per le parti sarà necessario introdurre un nuovo giudizio, poiché “il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (…) riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc” (Cass. Civ. Sez. III Sent. n. 17689 del 02.07.2019).

5. ASSEGNO E DISABILITÀ

Va in ultimo precisato che, a prescindere dall’età, qualora il beneficiario del contributo sia un figlio affetto da una minorazione tanto grave da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo, l’obbligo di mantenimento sia tendenzialmente perpetuo, come può desumersi dall’art. 337 septies c. 2 c.c., in base al quale “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori. Sul punto la corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che tale richiamo non possa tuttavia comportare l’applicazione delle norme sull’affidamento (condiviso o esclusivo), poiché “in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno” (Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 12977 del 24.07.2012): di conseguenza l’assegno verrà percepito dal genitore con cui il figlio deciderà di abitare, oppure dal figlio stesso, se non convivente con alcuno dei due.