Tutti sanno che per redigere un testamento valido non occorra necessariamente rivolgersi al notaio, potendo l’atto di ultima volontà essere scritto direttamente dal testatore. Non tutti sanno tuttavia quali requisiti minimi debbano essere soddisfatti e quali contenuti esso possa avere o non avere. Di seguito ti vengono fornite alcune indicazioni finalizzate a ridurre al minimo le possibilità che il tuo testamento venga impugnato, partendo dagli aspetti basilari per arrivare alle questioni più specifiche.
Anzitutto il testamento olografo si definisce tale in quanto deve essere scritto per intero a mano dal testatore: ciò significa che, ai fini della sua validità, non sia sufficiente la sola tua sottoscrizione, giacché un testamento redatto con un programma di scrittura, stampato e firmato è semplicemente nullo (art. 602 e 606 c.c.). La grafia deve essere quella da te impiegata abitualmente di modo che, qualora sia contestata l’autenticità del testamento, la comparazione con le altre tue scritture che l’attore avrà cura di produrre in giudizio (in linea con il principio di diritto affermato da Cass. S.U. sent. n. 12307 del 15.06.2015) non lasci dubbi circa l’originalità dell’atto. Anche la data deve essere scritta a mano: si osserva infatti che quella che potrebbe risultare da un timbro postale (tuttora conseguibile realizzando la c.d. raccomandata senza busta) non offrirebbe garanzia sul tempo in cui la volontà del testatore sia stata manifestata (del resto, con questo stratagemma chiunque potrebbe recarsi all’ufficio postale e regolarizzare un testamento di per sé annullabile, in quanto privo di data, magari facendolo apparire fittiziamente successivo ad altro testamento a lui meno favorevole, oppure occultando la circostanza che l’atto fosse stato scritto dal testatore quando era ancora persona minore di età e quindi incapace di testare ai sensi dell’art. 591 c.c.).
Sempre con riferimento all’indicazione dei requisiti temporali, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la data possa essere apposta anche al di sotto della firma (Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 18644 del 03.09.2014) e che possa reputarsi valido un testamento inviato per posta (Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 26791 del 22.12.2016), ma ha anche riconosciuto la possibilità che il testamento venga formato progressivamente, ossia sottoscritto e datato a distanza di tempo dalla sua redazione (in questo modo il testatore dimostrerebbe semplicemente di non avere mutato idea circa la destinazione dei suoi beni già stabilita in precedenza). Se non hai il dono della sintesi, o se comunque hai tanti beni da destinare, non preoccuparti: puoi impegnare più fogli, ma essi devono essere materialmente collegati; inoltre le disposizioni contenute nelle diverse pagine non devono risultare illogiche (Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 11703 del 18.09.2001).
Non dimenticare che il testamento è revocabile: se cambi idea basta che tu rediga un nuovo testamento avendo cura di precisare in esso di volere revocare il precedente (diversamente si intenderanno caducate solo le disposizioni testamentarie anteriori incompatibili con quelle nuove), oppure, se lo scritto redatto anteriormente ancora è in tuo possesso, puoi semplicemente distruggerlo.
Passando al contenuto del testamento, a mezzo di esso puoi nominare i tuoi eredi e/o i tuoi legatari: ai primi trasferirai tutto il tuo patrimonio o una sua quota, oppure una classe o un gruppo di beni (ad es. tutti i tuoi beni mobili), mentre ai secondi attribuirai diritti o beni specifici. Da un punto di vista pratico, ciò che distingue l’erede dal legatario è (1) l’estraneità del secondo ai debiti ereditari, poiché il legatario potrà solamente essere tenuto a soddisfare un altro legato o un onere; (2) la necessità per il chiamato in veste di erede di accettare l’eredità, a differenza dell’automatismo che opera nel trasferimento dei diritti al soggetto legatario (il quale resta comunque libero di rinunciare al legato in virtù del generale principio beneficia non obtruduntur).
Quanto ai destinatari delle disposizioni testamentarie, ti stupirà scoprire che mediante testamento sia possibile disporre a favore di figli non ancora concepiti da persona vivente al momento della tua morte (art. 462 c. 3 c.c.). Poiché ai sensi dell’art. 480 c. 2 c.c. in caso di istituzione condizionale – come nel caso di specie, dove la condizione sospensiva deve ritenersi quella della nascita ai sensi del combinato disposto degli articoli 462 e 1 c. 2 c.c. – il termine di prescrizione decennale per accettare l’eredità decorre dal giorno in cui si verifica la condizione, deve desumersi che il chiamato avrà dieci anni dal giorno in cui verrà alla luce per compiere l’accettazione (ovviamente a mezzo del proprio rappresentante legale), motivo per cui ti consiglio di non considerare nemmeno questa eventualità.
Se coloro che vuoi nominare eredi concordano su come si spartirebbero gli immobili che ti appartengono, sarebbe una buona idea disporre già in tal senso nel testamento: in assenza di una divisione predeterminata dal testatore nell’atto di ultima volontà, accettando l’eredità gli eredi diventerebbero comproprietari di quote indivise del compendio ereditario e dovrebbero compiere ulteriori trasferimenti tra loro per conseguire il medesimo risultato. A proposito, non devi preoccuparti se non conosci i dati catastali degli immobili di cui vuoi disporre, poiché è sufficiente che attraverso la lettura del testamento essi siano identificabili senza confusione. È altresì fondamentale che possano individuarsi senza dubbio i soggetti ai quali vuoi destinare i tuoi beni, in quanto le disposizioni a favore di persona incerta sono nulle (art. 628 c.c.), così come lo sono quelle rimesse all’arbitrio di una terza persona, a meno che la scelta dell’erede o del legatario sia da compiersi tra persone determinate (art. 624 c.c.).
Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione (sospensiva o risolutiva) purché la condizione non sia illecita o impossibile (art. 634 c.c.): in queste due ipotesi la disposizione resta valida, ma la condizione si considera come non apposta (diversamente da quanto accade nell’ambito dei negozi inter vivos, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 1354 c.c., solo la condizione risolutiva impossibile è irrilevante, mentre in tutti gli altri casi il negozio deve reputarsi nullo). Anche il divieto di contrarre matrimonio viene qualificato dalla legge come condizione illecita (art. 636 c.c.), ciononostante puoi attribuire un diritto reale parziario volto al godimento di un bene (usufrutto, uso, abitazione) o una prestazione periodica per il periodo di celibato o vedovanza. Non è possibile invece apporre un termine all’efficacia delle disposizioni testamentarie in virtù del principio semel heres semper heres (nel caso tu lo indicassi ugualmente, si considererà come non apposto), mentre è contemplabile la previsione di oneri (art. 647 c.c.). Tieni inoltre presente che, se dal testamento emergesse l’illiceità del motivo che ti ha determinato a disporre in favore di un certo erede o legatario, la relativa disposizione sarebbe affetta da nullità, a meno che la scelta del successore risulti essere stata fondata anche su altri motivi leciti (art. 626 c.c.).
Esistono ulteriori limiti posti dalla legge al contenuto delle disposizioni testamentarie: anzitutto non puoi testare congiuntamente ad altra persona con un unico testamento. Inoltre, la possibilità di istituire un erede (o un legatario) obbligandolo a conservare i beni dell’eredità (o il legato) per poi lasciarli ad altri dopo la morte è limitata all’unica e specifica ipotesi descritta dall’art. 692 c.c. che subordina tale eventualità alla sussistenza di tre requisiti, ossia nel caso in cui (1) l’istituito sia soggetto interdetto – o minore in stato di abituale infermità mentale che presumibilmente sarà dichiarato interdetto prima del raggiungimento della maggiore età – qualora (2) il testatore sia suo genitore, o comunque suo ascendente oppure suo coniuge e purché (3) i beni siano infine destinati agli enti o a coloro che si siano occupati dell’interdetto sotto la vigilanza del tutore. Sussiste il dubbio se la norma in questione possa applicarsi in ipotesi di amministrazione di sostegno, ma la eccezionalità della previsione sembrerebbe escludere tale eventualità. È invece legittimo nominare un sostituto per i casi in cui la persona da te istituita non voglia o non possa accettare il legato o l’eredità. In mancanza di tue indicazioni in tal senso potrà assumere rilevanza l’istituto della rappresentazione (art. 467 e ss. c.c.) che fa subentrare i discendenti nella posizione del loro ascendente il quale non possa o non voglia accettare il legato o l’eredità, qualora il chiamato sia figlio o fratello del de cuius. In ulteriore subordine opererà l’accrescimento tra i coeredi istituiti dallo stesso testamento senza determinazioni di parti o in parti uguali (art. 674 e ss. c.c.).
Lo scopo principale del testamento è quello di evitare la delazione legittima che deriverebbe da una successione intestata, ma nel disporre a favore dei tuoi futuri eredi sei comunque vincolato al rispetto delle quote di legittima stabilite dalla legge in favore di coniuge, figli e ascendenti (c.d. legittimari) e calcolate sull’asse ereditario (il quale viene determinato sommando tutti i beni e diritti appartenenti al defunto al momento della morte e detraendo tutti i suoi debiti, ma computando pure i beni che il testatore aveva donato quando era in vita). Le riserve a favore dei legittimari previste dagli articoli 536 e ss. c.c. possono essere così riassunte: se resta in vita solo il coniuge, oppure solo un figlio, al congiunto è riservata metà del patrimonio; se restano in vita il coniuge e un figlio a ciascuno di loro è garantito un terzo del patrimonio; se al de cuius sopravvivono il coniuge e più di un figlio viene riservato un quarto del patrimonio al coniuge e metà ai figli (indipendentemente da quanti questi siano); se chi muore lascia solo i figli (che possono essere due o più) a essi spettano due terzi del patrimonio; se restano in vita solo gli ascendenti a essi è riservato un terzo del patrimonio e se questi concorrono con il coniuge viene loro riservato un quarto del patrimonio, mentre al coniuge ne è assicurata la metà. Se nella stesura del testamento non viene tenuto conto di questi limiti il soggetto legittimario leso nella quota del patrimonio ereditario a lui spettante (o addirittura pretermesso) potrà esperire l’azione di riduzione, per cui sarebbe opportuno che tu non omettessi di considerarlo, magari prevedendo nel testamento un legato in sostituzione di legittima in suo favore. Va precisato che in questa ipotesi il legatario/legittimario potrà comunque rinunciare al legato ed esigere la legittima, ma in tal caso, ai sensi dell’art. 553 c.c., dovrà al contempo imputare alla porzione garantita dalla legge le donazioni da te ricevute (che ti consiglio di menzionare nel testamento), a meno che tu non scelga di dispensarlo espressamente da tale obbligo (art. 564 c.c.).
Da ultimo ricorda che è tua facoltà nominare uno o più esecutori testamentari, i quali possono essere individuati anche tra i tuoi eredi e legatari: l’incarico dovrà essere svolto gratuitamente, ma per invogliare la persona designata ad accettarlo ti è possibile stabilire una retribuzione da porre a carico dell’eredità.
Fatto? Adesso non ti resta che consegnare il testamento a persona di tua fiducia la quale lo presenterà a un notaio per la pubblicazione subito dopo la tua dipartita!